La Consulta boccia lo Statuto A Roma due beni sic

In questo caso i legali di Palazzo d’Orléans lo scorso marzo avevano promosso conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto direttoriale del Ministero della difesa 8 settembre 2010, n. 13/2/5/2010, per violazione degli artt. 32 e 33 dello statuto della Regione siciliana.
Il decreto impugnato individua, al fine del trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato, gli immobili in uso all’Amministrazione della difesa, da assoggettare a procedure di alienazione, permuta, valorizzazione e gestione. Nell’elenco però, tra i tanti beni ubicati in Sicilia, figurano anche il Faro Capo Mulini di Acireale e l’ex carcere militare di Palermo, che, in quanto beni d’interesse storico-artistico, erano stati già inseriti nell’elenco dei beni da trasferire alla Regione siciliana, approvato dalla Commissione paritetica nella seduta del 30 settembre 2010 e poi trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Secondo la difesa regionale, come si legge nel ricorso, quest’ultima circostanza sarebbe indicativa del «convincimento anche dei rappresentanti di parte statale della spettanza alla Regione dei suddetti beni», per i quali è venuto meno l’uso a fini militari.
La Regione sostiene, insomma che, ai sensi dell’art. 32 dello statuto della Regione siciliana, i beni del demanio statale – una volta venuta meno la condizione impeditiva dell’utilizzo per i fini istituzionali della difesa nazionale o per servizi di carattere nazionale – entrano «in ogni tempo a far parte del demanio della Regione». Ciò sarebbe stato confermato dalla Corte costituzionale in pronunce relative a norme di altri statuti speciali. Né potrebbe giungersi ad una diversa conclusione sulla base dell’art. 33 dello statuto siciliano, il quale assegna al patrimonio della Regione i beni non demaniali dello Stato «oggi esistenti nel territorio della Regione».
Non è così per la Corte Costituzionale secondo cui, e ti pareva, il ricorso è inammissibile. Perché? Si legge nella sentenza numero 319 del 2011 depositata il 21 novembre scorso che: “Questa Corte, con giurisprudenza consolidata, ha ritenuto che siano estranee alla materia dei conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni le controversie circa la titolarità di un bene, «che non coinvolgano, neppure mediatamente, l’accertamento della violazione di norme attributive di competenza di rango costituzionale». E amen.









